Normative
Detrazione 55%
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio scorso, il Decreto 26 gennaio 2010 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aggiorna il DM 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici. Saranno operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica, necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Nuovi limiti per la trasmittanza termica Ai fini della detrazione fiscale del
55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B al decreto, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.
Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici.
Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m2 K)
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Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali o inclinate |
Chiusure apribili e assimilabili (**) |
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Coperture |
Pavimenti (*) |
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A |
0,54 |
0,32 |
0,60 |
3,7 |
|
B |
0,41 |
0,32 |
0,46 |
2,4 |
|
C |
0,34 |
0,32 |
0,40 |
2,1 |
|
D |
0,29 |
0,26 |
0,34 |
2,0 |
|
E |
0,27 |
0,24 |
0,30 |
1,8 |
|
F |
0,26 |
0,23 |
0,28 |
1,6 |
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(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno (**) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del Dpr 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi |